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Nuova Sabatini, le novità 2020

La misura Nuova Sabatini (anche detta “Beni Strumentali”) incentiva le imprese che richiedono finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software).

Il MISE ha previsto un rifinanziamento di 105 milioni per l’anno 2020. E 97 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2024 ed altri 47 milioni di euro per il 2025, per un totale di 540 milioni di euro. Dopo il boom di domande registrato nel 2019, la Nuova Sabatini quest’anno torna, con una marcia in più per sostenere gli investimenti green e nel Mezzogiorno.

Il 30% delle risorse stanziate (31,5 milioni) è riservato agli investimenti 4.0 delle imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Un’altra riserva pari al 25% delle risorse (26 milioni) sarà invece destinata a sostenere le imprese nell’acquisto di macchinari nuovi (anche tramite leasing) a basso impatto ambientale. E investimenti nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’eco-sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Chi può beneficiarne:

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. La misura mette a disposizione un contributo in conto impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni. Il tasso di interesse annuo è diversificato in base alla tipologia di intervento.

Le attività ammesse alla Nuova Sabatini:

Nota anche come misura beni strumentali, la Nuova Sabatini agevola l’acquisto di beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali. Per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”. Ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Nonché a software e tecnologie digitali. Gli investimenti ammessi sono quelli avviati successivamente alla data di presentazione della domanda.

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